Gli stati possono regolamentare le tariffe del gas naturale entro centro limiti. È quanto conclude una sentenza della Corte europea di giustizia. “La sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale – si legge in una nota della Corte – sono obiettivi di interesse generale che possono giustificare un intervento statale nella determinazione del prezzo di fornitura del gas naturale. Cionondimeno – aggiunge la nota – una regolamentazione permanente delle tariffe su base nazionale, imposta esclusivamente ad alcune imprese del settore del gas naturale, potrebbe risultare discriminatoria e eccedere quanto necessario”. Il Consiglio di stato della Francia ha chiesto alla Corte se la regolamentazione delle tariffe del gas naturale nel paese possa costituire un ostacolo alla realizzazione di un mercato concorrenziale del settore.
La sentenza mira alla libera determinazione del prezzo della fornitura del gas
L’Associazione nazionale dei gestori di Energia (l’Association nationale des ope’rateurs de’taillants en e’nergie-Anode) aveva infatti contestato l’intervento delle autorità francesi sul prezzo di fornitura del gas naturale. Secondo l’Anode, la regolamentazione delle tariffe di gas naturale in Francia viola gli obiettivi della direttiva sul mercato interno del gas naturale e ostacola la realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale. “Nella sua sentenza odierna – si legge in una nota – la Corte ricorda che la direttiva mira alla libera determinazione del prezzo della fornitura del gas naturale dal gioco della domanda e dell’offerta”. Le tariffe regolamentate, prosegue la nota, nel caso in questione “non risultano in nessun modo da una libera determinazione derivante dall’incontro della domanda e dell’offerta nel mercato”. Queste tariffe sono invece “il frutto di una determinazione effettuata sulla base di criteri imposti dalle autorità pubbliche e operata pertanto al di fuori della dinamica delle forze di mercato”. La Corte conclude che “tale regolamentazione costituisce, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale, e tale ostacolo persiste anche se i fornitori possono proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori alle tariffe regolamentate”. La Corte comunque riconosce che gli stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas “obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale”.
Parola al Consiglio di Stato francese
Secondo la Corte spetta al Consiglio di stato “valutare se una tale regolamentazione sia necessaria per realizzare gli obiettivi di interesse generale evocati dalle autorità francesi”. Tuttavia “la Corte dubita che l’obiettivo della coesione territoriale possa essere perseguito imponendo tariffe regolamentate sull’intero territorio nazionale”. Secondo la Corte, il Consiglio di stato dovrà anche verificare “se il metodo d’intervento sui prezzi non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti e se non vi siano misure adeguate meno coercitive”.
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