Nel caso di una carenza di gas, gli Stati membri dell’UE devono avere gli strumenti per gestirla. Per questo serve un “coordinamento regionale rafforzato”. È quanto prevede la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Il Regolamento è all’esame della commissione Industria al Senato e Attività produttive alla Camera.

Le indicazioni contenute nel regolamento

Ecco cosa prevede il regolamento: anzitutto stabilisce che le valutazioni regionali dei rischi siano frutto di una stretta cooperazione tra Stati membri, nell’ambito delle rispettive regioni e che, per garantire la coerenza a livello di Unione, siano effettuate sulla base di una simulazione su scala unionale con norme comuni e un determinato scenario. I rischi individuati dalle valutazioni regionali saranno affrontati in piani d’azione preventivi e in piani d’emergenza, che dovranno essere sottoposti a valutazione tra pari e approvati dalla Commissione. La proposta della Commissione prevede tre livelli di responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento: spetta alle imprese di gas naturale garantire per prime la fornitura di gas in base a meccanismi di mercato; in caso di mancato funzionamento del mercato in un determinato Stato membro, sono le autorità competenti dello Stato membro e degli Stati membri della regione circostante a dovere adottare le opportune misure per garantire la fornitura di gas ai clienti protetti; a un altro livello, il coordinamento generale e la coerenza delle misure sono assicurati dalla Commissione europea.

Valutare i rischi

Sarà invece affidata all’Autorità competente la valutazione del rischio. Questa tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione dovrà tenere conto di diversi fattori, tra cui le situazioni nazionali e regionali delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, dell’eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas. Alle Autorità competenti è demandato inoltre il compito di definire il Piano d’azione preventivo e il Piano di emergenza.

Il Piano di Emergenza

Il Piano d’Emergenza, oltre a definire ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali del gas, prevede anche misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di energia elettrica prodotta dal gas. Se uno Stato membro ha dichiarato il livello di crisi di emergenza (il più alto dei tre indicati dallo stesso Regolamento) qualsiasi aumento della norma di fornitura o obbligo supplementare imposto alle imprese di gas naturale negli altri Stati membri è temporaneamente ridotto. La misura si applica anche ai servizi essenziali. Inoltre, durante un’emergenza le imprese di gas naturale coinvolte mettono giornalmente a disposizione dell’autorità competente, in particolare, alcune informazioni, come: previsioni sulla domanda e sull’offerta giornaliera di gas per i tre giorni successivi; flusso di gas giornaliero presso tutti i punti d’entrata e d’uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale di gnl, espresso in milioni di metri cubi al giorno; il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita la fornitura di gas ai clienti protetti. Infine, il Regolamento istituisce un gruppo di coordinamento del gas per facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas.